Descrizione
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La Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, recante il Testo unico del turismo, entrata in vigore dello 09/01/2025, come attuata dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 aprile 2025, n. 47/R, ha introdotto una disciplina organica e innovativa in materia di strutture turistico-ricettive, incidendo in modo significativo sulla qualificazione urbanistica degli immobili destinati ad attività extra-alberghiere e alberghiere.
In particolare, l’articolo 144 della Legge Regionale Toscana n. 61/2024 stabilisce l’obbligo, per le attività di affittacamere, case e appartamenti per vacanze e bed & breakfast, di adeguare la destinazione d’uso dell’immobile, mediante passaggio da residenziale (civile abitazione) a turistico-ricettiva, entro e non oltre il 1° luglio 2026.
Tale previsione qualifica espressamente l’utilizzo turistico come funzione urbanisticamente autonoma, non più assimilabile alla mera residenza privata, con conseguente necessità di conformità agli strumenti urbanistici vigenti.
La medesima legge introduce inoltre una disciplina specifica per le strutture alberghiere, prevedendo la possibilità di annettere unità immobiliari a destinazione residenziale, purché ubicate entro un raggio massimo di 200 me-tri dal corpo principale dell’albergo e nel limite quantitativo massimo del 40 per cento dei posti letto complessivi.
Anche in tale ipotesi, l’annessione è subordinata alla preventiva variazione della destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva; qualora l’intervento comporti l’esecuzione di opere edilizie, è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione, ai sensi della normativa edilizia vigente.
Il mutamento di destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva è qualificato dalla normativa regionale e statale come mutamento urbanisticamente rilevante.
Tale mutamento richiede pertanto la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ovvero il rilascio di Permesso di Costruire, in relazione alla tipologia dell’intervento e alla presenza o meno di opere edilizie.
L’adeguamento deve essere completato entro il termine perentorio del 1° luglio 2026, fissato dall’articolo 144 della Legge Regionale Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, decorso il quale l’esercizio dell’attività in difformità dalla destinazione d’uso risulterà non conforme alla disciplina vigente.
Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di conformità agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, alle norme edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché alle ulteriori disposizioni di settore applicabili.
https://www.regione.toscana.it/-/il-nuovo-testo-unico-del-turismo-e-il-regolamento-di-attuazione
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Ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2026, 08:08