PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI – Norme da seguire

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI – Norme da seguire

Data :

23 maggio 2025

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI – Norme da seguire
Municipium

Descrizione

Vista l’approssimarsi della stagione “ad alta pericolosità AIB-Antincendi boschivi”, si ricorda che i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, sono soggetti a diversi obblighi, - come stabilito dalla Legge Quadro n. 353/2000 (Legge forestale della Toscana) e dal Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R).

In particolare i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti all’interno di un’area di collegamento urbano-rurale dove il bosco e la vegetazione non boscata arrivano a meno di 50 metri da insediamenti, strutture abitative o ricettive, ravvicinate tra loro (prendendo a riferimento la distanza massima di 50 metri per considerare raggruppati gli stessi elementi presenti su una porzione di territorio), oppure di campeggi o di parcheggi, devono realizzare nella parte non boscata, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

• lavorazioni andanti o sfalci, atti ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;

• ripulitura dalla vegetazione arbustiva;

• mantenimento di discontinuità orizzontale tra le chiome degli alberi;

• in presenza o di una coltura agraria a seminativo, creazione di fasce perimetrali di sicurezza (5/10 metri) lavorate e senza copertura vegetale.

• in presenza di una coltura agraria quali oliveti, vigneti, frutteti o similari, la regolare coltivazione della stessa.

Inoltre i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di colture arboree in stato di abbandono, hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

lavorazioni andanti o sfalci, atti ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;

mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi e arbusti;

eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta.

Si ricorda inoltre che nel periodo ad alto rischio incendi boschivi, compreso tra il 1°luglio e il 31 agosto, sono vietati l’accensione di fuochi e l’abbruciamento di residui vegetali in una fascia di 200 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno. 

Rispettare le normative sono gesti importanti per prevenire gli incendi e rappresenta una delle azioni più efficaci per la salvaguardia dell’ambiente, in particolare dei boschi, delle riserve naturali e degli ecosistemi fragili. È dunque fondamentale seguire sempre le buone pratiche e segnalare tempestivamente focolai sospetti.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, oltre a rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità, è punito con sanzioni amministrative e penali (incendi dolosi o colposi - art. 423, 423 bis, 449 del codice penale).

Ultimo aggiornamento: 23 maggio 2025, 12:10

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